Statute

Statuto

(ita)
Denominazione e sede legale

Art. 1 - E' costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata "FORUM INTERNAZIONALE ED EUROPEO DI RICERCHE SULL'IMMIGRAZIONE" siglabile "FIERI", con sede a Torino, in via Ponza 3.

Obiettivi e finalità

Art. 2 - L'Associazione ha il centro della sua attività all'interno della Regione Piemonte pur curando rapporti e relazioni a livello nazionale, internazionale ed in particolare europeo ed ha come fine quello di arricchire le conoscenze dei fenomeni migratori, delle politiche di incorporazione degli immigrati e delle nuove minoranze, con specifica attenzione alle realtà regionali ed ai vincoli internazionali ed europei e con una particolare enfasi sulla comparazione e la valutazione delle politiche pubbliche.
In particolare:

a) costituisce una rete nazionale ed internazionale di studiosi sull' immigrazione e si colloca in una rete europea di studiosi e centri specializzati in ricerche sull' immigrazione, sulle nuove minoranze e sull'asilo;
b) organizza ricerche, conferenze, convegni, seminari;
c) organizza attività di formazione ad alto livello;
c) attiva ed eventualmente conduce iniziative editoriali su qualunque supporto;
d) fornisce documentazione, informazioni ed altri servizi a singoli cittadini, associazioni ed enti.

A tal fine, dà vita a forme anche continuative di collaborazione o a strutture operative comuni con altre associazioni od enti.
L'associazione, che non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate (ad eccezione di quelle direttamente connesse alle medesime), non ha fini di lucro ed è validamente costituita fino al 31 dicembre 2030 salvo proroga o anticipato scioglimento.

Associati

Art. 3 - Il numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire  persone fisiche, Enti o altre formazioni collettive, aventi o meno personalità giuridica, che intendono concorrere alla realizzazione degli scopi e dei programmi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Le persone fisiche che intendono aderire all' associazione devono aver maturato esperienze significative nell' ambito universitario e devono essere strutturate all' interno del mondo accademico comunque con una formazione scientifica universitaria di terzo livello acquisita o in via di acquisizione. In  via del tutto eccezionale possono, comunque diventare soci persone di consolidata esperienza nella materia.
I Soci si dividono in due categorie:

· soci fondatori;
· soci ordinari.

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo di FIERI; essi detengono gli stessi diritti e sono tenuti ai medesimi doveri dei soci ordinari.
Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di ammissione è accettata dal Consiglio Direttivo con voto favorevole dei due terzi dei presenti. La domanda di ammissione deve contenere i dati anagrafici completi e l'impegno ad attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. In caso di formazione collettiva, la domanda di ammissione deve allegare oltre ad un' adeguata presentazione, copia dell'atto di adesione; l'Ente o Associazione sarà rappresentato dal legale rappresentante pro-tempore o da altra persona da questi delegata.
Tutti i soci hanno diritto a: frequentare la sede sociale, usufruire della documentazione disponibile, partecipare alle attività dell'Associazione, partecipare all'Assemblea con pari diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali. Tutti i soci  hanno i medesimi diritti di voto per lo Statuto, i regolamenti e l'elezione degli organi e delle cariche associative.
I soci, se stabilito, devono corrispondere il contributo annuale nella misura determinata dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dell'esercizio; in caso di mancato versamento il Consiglio Direttivo può deliberarne la decadenza dalla qualifica di socio.
Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
La qualità di socio, la quota o comunque il contributo associativo versato sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 4 - La decadenza dei soci è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo a suo motivato giudizio ed è ratificata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei presenti o rappresentati nel caso di mancato versamento della quota associativa o di prolungata inadempienza degli obblighi assunti.

Art. 5 - I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra. Nessun diritto può essere vantato dai soci receduti o decaduti.

Organi dell'Associazione

Art. 6 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Presidente onorario;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore dei Conti.

L'Assemblea

Art. 7 - Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo entro il 31 maggio di ogni anno; la straordinaria, invece, può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci.

Art. 8 - Le Assemblee sono convocate con avviso scritto, anche affisso presso la sede,  o telefonico o via posta elettronica almeno otto giorni prima della data stabilita per l'adunanza; in Torino anche fuori della sede.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, solo se è presente o rappresentata almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Sono ammesse le deleghe; ciascun socio non può essere portatore di più di dieci deleghe.

Art. 9 - L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
b) discute ed approva i programmi di attività;
c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
d) elegge il Presidente e, eventualmente, il Presidente onorario;
e) elegge il Revisore contabile;
f) delibera la sostituzione di membri del Consiglio Direttivo;

Le deliberazioni sono valide con il consenso della metà più uno dei soci presenti o rappresentati per delega.

Art. 10 - L'Assemblea straordinaria delibera:

a) le modifiche da apportare allo Statuto, quando queste siano state preventivamente poste all'ordine dei giorno, con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati;
b) lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati e comunque con la presenza diretta o per delega di almeno la metà degli associati.

Il Consiglio Direttivo

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 25 membri, eletti dall'Assemblea; dura in carica tre anni, ed è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria  amministrazione e,in particolare, svolge anche le seguenti attività:

a) redige i programmi di attività previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
b) redige ed approva gli eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
c) delibera la stipula di contratti o convenzioni per l'attività di ricerca, la prestazione di servizi ad associazioni ed enti; o per la realizzazione di attività di supporto, coerenti con i fini associativi, a favore di Parlamentari o altri eletti singoli o associati;
d) redige il bilancio da sottoporre ai soci;
e) delibera circa l'ammissione e la decadenza dei soci;
f) favorisce la partecipazione dei soci alle attività della associazione;
g) stabilisce le eventuali quote associative, che possono essere differenziate per diverse categorie di soci;
h) nomina il Comitato Scientifico.

Il Presidente onorario, se nominato dura in carica tre anni , partecipa di diritto, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali partecipano altresì, con voto consultivo, i membri del Comitato Scientifico che non ne facciano parte.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo viene convocato con un preavviso di tre giorni in forma scritta anche via posta elettronica, fax o raccomandata dal Presidente quando lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, sempre in unica convocazione. I Consiglieri possono farsi rappresentare da loro delegati.
E' possibile tenere le riunioni in teleconferenza purchè nel rispetto delle norme di legge.
Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per l'elezione delle cariche è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice Presidente e può delegare  proprie attribuzioni  ad alcuni  suoi membri, nei limiti consentiti dalla legge, nonchè singole funzioni in ordine alle attività svolte dalla Associazione  per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
Le cariche di Presidente e Vice Presidente e le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo hanno durata triennale e sono completamente gratuite.

Il Presidente

Art. 14 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione, la rappresenta in giudizio e risponde degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione.
Il Presidente può delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, nonchè avvalersi di altri soci per lo svolgimento della propria attività.
Le deleghe attribuite devono essere comunicate al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell'Associazione, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

Il Presidente onorario

Art. 15 - Il Presidente onorario, se nominato dura in carica tre anni , è eletto dall'Assemblea fra i membri che meglio rappresentano la continuità e la specificità delle finalità e degli indirizzi culturali dell'Associazione. Egli presiede l'Assemblea dei soci; in sua assenza, l'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente.

Il Comitato Scientifico

Art. 16 - Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo , dura in carica il tempo stabilito al momento della nomina ed è rieleggibile. L'incarico è gratuito.
Il Comitato è presieduto dal Presidente il quale partecipa di diritto alle riunioni. Possono altresì partecipare i membri del Consiglio Direttivo che non ne facciano parte.
Il Comitato Scientifico, su richiesta del Consiglio Direttivo, collabora alla promozione ed alla conduzione delle attività dell'Associazione. Ha funzioni consultive e può esprimere pareri sul risultato di specifiche ricerche  ed attività dell' Associazione medesima.

Il Revisore Contabile

Art. 17 - Il Revisore Contabile è eletto dall'Assemblea e controlla la gestione amministrativa dell'Associazione, accertando la regolare tenuta della contabilità sociale, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà.
Dura in carica tre anni, è rieleggibile e partecipa,  se convocato, con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Patrimonio

Art. 18 - Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquisiti;
b) dall'introito delle quote associative;
c) dagli utili derivanti dalle attività svolte;
d) dalle erogazioni o lasciti in denaro da parte di Enti o privati;
e) dai redditi patrimoniali.

Il Patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui al presente Statuto.
Durante la vita dell'Associazione, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte da norme di legge.
Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse alle medesime.

Art. 19 - Gli esercizi chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Bilancio annuale, redatto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 20 - In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato a norma dell'Art. 10, lettera c) del presente Statuto, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle di FIERI o fini di pubblica utilità.

Norme finali

Art. 21 - Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.
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