[Dossier] L'esperienza carceraria degli stranieri: intervista a Massimo Pastore
Data: 27.04.2010
Le problematiche relative agli Istituti di pena italiani rappresentano uno degli argomenti di più stretta attualità, anche in relazione alla popolazione carceraria di origine straniera.Per capire l'entità ed i contorni del fenomeno abbiamo intervistato Massimo Pastore, avvocato del Foro di Torino e dell'ASGI.
L'articolo fa riferimento anche alle elaborazioni dati sviluppate da FIERI
La "Legge sulla sicurezza" è entrata in vigore da quasi 9 mesi. Quale tipo di bilancio possiamo trarre, in riferimento al rapporto tra immigrazione e giustizia? Nella misura in cui sia troppo presto per fare un bilancio, quali sono le sue previsioni?
Più che un bilancio si possono fare delle previsioni, riferite non solo a quanto introdotto con la legge 94/2009, ma anche ai precedenti interventi che fanno parte del c.d. “pacchetto sicurezza” (in particolare la legge 125/2008, di conversione del decreto-legge 92/2008).
Da un lato, non è difficile prevedere un aumento considerevole della “utenza straniera” nelle aule di giustizia e nelle carceri italiane. Ciò per effetto di una serie di novità legislative, che non si limitano al solo “reato di clandestinità” ma comprendono anche altre misure penali, da cui risulta significativamente rafforzato il circuito carcere - detenzione amministrativa già previsto dalla legge “Bossi Fini” del 2002. Viene così confermato ed esteso il ruolo improprio attribuito al sistema penale, che attraverso l'”invenzione” di nuovi reati e l'inasprimento di altre sanzioni legati alla condizione di irregolarità dovrebbe, almeno in teoria, rafforzare e rendere più efficiente il sistema delle espulsioni, affiancando la detenzione penale a quella amministrativa nei C.I.E..
D'altro canto, è assai dubbio che la “stretta” penale e altre misure correlate – come l'allungamento dei tempi massimi di detenzione amministrativa nei CIE – possano produrre effetti significativi di riduzione dell'area della “clandestinità”, e ciò tanto più in assenza di disposizioni che consentano di uscire da questa condizione attraverso misure di regolarizzazione. Al contrario, diverse disposizioni, introdotte sia con la legge 94/09 sia con i precedenti provvedimenti, rendono più difficile anche per gli stranieri regolarmente soggiornanti la conservazione e il rinnovo del titolo di soggiorno e non potranno quindi che accrescere ulteriormente l'area della popolazione straniera in condizione irregolare, passibile quindi di subire le sanzioni penali di cui si diceva e di entrare quindi nel circuito perverso espulsione-carcere-detenzione amministrativa. A cominciare, ovviamente, dalla contestazione insieme alla prima espulsione del nuovo reato contravvenzionale di “clandestinità”, previsto dall'art. 10-bis del testo unico imm. (d. lgs. 286/98), come introdotto dalla legge 94/09.
Lei parla di un circuito perverso espulsione-carcere-detenzione amministrativa; ci può dare degli esempi concreti di come questa nuova normativa determini tali conseguenze?
Un primo esempio riguarda la nuova “aggravante della clandestinità”, introdotta dalla legge 125/08 (nuovo art. 61 n. 11-bis cod. pen.), la quale avrà effetti potenzialmente devastanti sul sistema penitenziario. Ciò in quanto, per effetto della correlata modifica dell’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., basterà d’ora in poi che nella sentenza di condanna (per qualsiasi reato) sia stata “riconosciuta” l’aggravante (anche se questo non ha determinato un effettivo aumento della pena) perché l’esecuzione della pena detentiva – a sentenza divenuta definitiva – avvenga direttamente, senza la previa sospensione dell’ordine di carcerazione che è ordinariamente prevista negli altri casi dal 5° comma dell’art. 656. La sospensione dell’ordine di esecuzione è prevista per consentire al condannato di presentare, entro 30 giorni, istanza per la concessione di misure alternative alla detenzione. E’ evidente quindi che il nuovo assetto normativo non potrà che produrre un considerevole aumento della popolazione detenuta straniera, posto che l’aggravante viene contestata a chiunque abbia commesso il fatto “mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale”.
In secondo luogo mi riferisco all'inasprimento delle sanzioni per i reati di falso identitario (la pena prevista per l'art. 495 c.p. è stata raddoppiata; quella per l'art. 496 c.p. addirittura quintuplicata) e all'introduzione di un nuovo reato di “fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali” (nuovo art. 495-ter c.p.), rafforzato dalla previsione dell'arresto facoltativo in flagranza per i delitti di cui agli artt. 495 e 495-ter.
Un ulteriore esempio riguarda la ridefinizione dei delitti previsti dai commi 5-ter e 5-quater dell’art. 14 del testo unico imm. (d. lgs. 286/98), per i quali adesso è sempre previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e il giudizio direttissimo. Il primo è il delitto che commette l’immigrato destinatario di un decreto di espulsione, quando “permane illegalmente nel territorio dello Stato” dopo aver ricevuto l’ordine del Questore di allontanarsene entro 5 giorni. Il secondo delitto interviene quando lo straniero, già arrestato per il comma 5-ter, viene munito di una nuova espulsione e di un nuovo ordine di allontanamento e ciononostante “continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato”. La nuova formulazione dei due delitti (in entrambi i casi introdotta dalla legge 94) è stata studiata appositamente per superare le interpretazioni giurisprudenziali, confermate dalla Corte di Cassazione, che avevano almeno in parte “depotenziato” gli effetti dei due nuovi reati (introdotti dalla legge “Bossi Fini” del 2002). Particolarmente preoccupante appare la modifica del delitto di cui al comma 5-quater, formulata in modo da superare l’interpretazione secondo cui per tali reati non potevano verificarsi casi di “recidiva”, e quindi di condanne “in serie”. Per effetto delle modifiche, invece, non solo ad ogni decreto di espulsione e ordine di allontanamento segue, dopo i 5 giorni, un nuovo arresto e una nuova condanna, ma dopo la prima condanna per il comma 5-ter non è nemmeno più possibile invocare il “giustificato motivo” per giustificare la permanenza illegale. Si pongono così le basi per la creazione di un circuito continuo espulsione-arresto-carcere che non potrà che produrre un significativo aumento della popolazione detenuta straniera.
Gli immigrati hanno beneficiato meno dell'indulto rispetto agli italiani (grafico 1). Questo ha determinato un innalzamento generale della percentuale di detenuti stranieri anche se il fenomeno era già in crescita da anni. Come interpreta questo andamento?
Non saprei come spiegare questo dato. A differenza infatti del precedente c.d. “indultino”, la legge sull'indulto del 2006 si applica indifferentemente a italiani e stranieri, senza esclusione degli stranieri in condizione irregolare. Nei confronti dei detenuti, poi, l'indulto è stato applicato immediatamente anche d'ufficio. Guardando ai dati sulle tipologie di reato dei detenuti italiani e stranieri, vista la notevole maggiore incidenza dei delitti di violazione delle norme sugli stupefacenti tra gli stranieri rispetto agli italiani, si potrebbe ipotizzare una maggiore incidenza tra gli stranieri di quelle ipotesi di reato previste dal testo unico stupefacenti escluse dall'applicazione dell'indulto. Ma è, ovviamente, soltanto un'ipotesi che potrebbe essere verificata soltanto con dati più “affinati” che distinguano – nell'ambito della “legge droga” - le diverse tipologie di reato da questa previste.
L'età media degli stranieri, inferiore a quella degli italiani, può essere una chiave di lettura dell'alta presenza di immigrati in carcere (grafico 7)?
Sicuramente la maggiore incidenza delle fasce di età “a rischio” sul totale della popolazione straniera costituisce una possibile chiave di lettura dell'alta presenza di stranieri in carcere, insieme peraltro ad altri fattori, come ad es. la condizione di deprivazione e di emarginazione sociale spesso legata a condizioni di irregolarità del soggiorno (condizione destinata ad aggravarsi ulteriormente proprio in conseguenza dell'introduzione del nuovo reato e di diverse altri misure, penali e non, contenute nel “pacchetto sicurezza”), il conflitto culturale soprattutto per i più giovani, la stessa graduale “etnicizzazione” di di alcuni settori del mercato del lavoro, ecc. Non bisogna oltretutto dimenticare che uno dei fattori che contribuiscono ad aumentare la popolazione straniera in carcere è da individuare proprio in quel processo di criminalizzazione della condizione di irregolarità di cui la legge 94/09 non è che l'epigono più recente.
La situazione italiana, comparata a quella di altri paesi europei, vede una percentuale di stranieri in carcere nella media (grafico 9). Una peculiarità italiana, invece, è che una percentuale altissima - oltre il 70% - è in attesa di giudizio. A cosa è imputabile questa sproporzione?
La maggiore incidenza della popolazione detenuta in attesa di giudizio, rispetto ad altri Paesi, è non da oggi e non solo per gli stranieri una caratteristica tipicamente italiana. E' possibile peraltro che, rispetto agli italiani, questa tendenza risulti ulteriormente aggravata dal fatto che gli stranieri, soprattutto se in condizione irregolare, sono sicuramente più esposti alla applicazione della misura cautelare più grave della custodia in carcere e hanno minori possibilità sia di accedere a misure meno gravose (arresti domiciliari, obbligo di presentazione alla P.G., ecc.), sia di ottenere con la sentenza la sospensione condizionale della pena.
Oggi il carcere per uno straniero che tipo di istituzione rappresenta?
Credo che gli stranieri facciano innanzitutto molta fatica a capire il “senso” delle misure che vengono applicate nei loro confronti e quindi i motivi per cui, di volta in volta, vengono scarcerati o vengono tenuti in carcere. Spesso ad es. una soluzione positiva del primo “impatto” con il carcere (dato dalla scarcerazione a seguito della convalida dell'arresto: o perché non vengono applicate misure cautelari o perché si conclude un patteggiamento con il beneficio della sospensione condizionale della pena) crea l'erroneo convincimento che il problema sia risolto e che non avrà più ulteriori ripercussioni. Così, spesso chi viene scarcerato non si preoccupa del futuro processo, non mantiene i contatti con l'avvocato e rischia di trovarsi, prima o poi, con una sentenza da eseguire, pronunciata “in contumacia”, per fatti a cui si ritiene estraneo. Oppure, quando viene commesso un ulteriore reato, non comprende perché non gli venga riservato lo stesso trattamento della prima volta e rimanga quindi in carcere in attesa di giudizio. Se si pensa alle conseguenze dell'introduzione della nuova aggravante e alle diverse misure penali che sanzionano la condizione di irregolarità, per il futuro non potrà che aggravarsi la percezione di essere vittime di una persecuzione, perché il trattamento penale tra italiani e stranieri subirà un'ulteriore netta diversificazione. A questo deve oltretutto aggiungersi la completa mancanza di prospettive all'atto della scarcerazione, per cui anche i percorsi penitenziari più virtuosi (che non mancano anche tra gli stranieri), finiscono per scontrarsi all'atto della scarcerazione con l'immediato reingresso nel circuito espulsione – detenzione. Paradossalmente, anche per i detenuti che hanno usufruito con successo del trattamento penitenziario, la scarcerazione per fine pena corrisponde fin da subito con l'inizio di un nuovo processo di criminalizzazione: all'atto della scarcerazione infatti viene notificato un nuovo decreto di espulsione con l'ordine di allontanamento; dopo 5 giorni lo straniero è già di nuovo passibile di arresto in flagranza e condanna per un delitto che prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni.
Diversi studiosi (per es. Tito Boeri, su La Voce) imputano l'alto tasso di detenuti stranieri, tra le altre cose, anche all'impossibilità per questi ultimi di accedere alle misure alternative. In generale lei è d'accordo con tale analisi?
Sono senz'altro d'accordo con questa analisi. E' evidente infatti che per lo straniero, soprattutto se privo di documenti e in condizione irregolare, è più difficile accedere a misure diverse da quella del carcere: e ciò, sia per quanto riguarda l'applicazione delle misure cautelari prima del giudizio, sia per quel che concerne la possibilità di usufruire di misure alternative alla detenzione, nella fase dell'esecuzione di una sentenza definitiva. Non si tratta soltanto della mancanza del certificato di residenza, come indica ad es. Boeri, ma ancor prima della mancanza di documenti personali e quindi di una identificazione certa del soggetto detenuto. Inoltre, lo straniero in condizione irregolare non può lavorare perché privo di permesso di soggiorno. In poche parole, nella maggior parte dei casi non può fornire – mentre è in attesa di giudizio – quelle garanzie minime che vengono di regola richieste per affievolire la misura cautelare. Nella fase dell'esecuzione, non vi è alcuna disposizione che escluda espressamente gli stranieri “irregolari” dalla possibilità di fruire di misure alternative. Anzi, non solo la Corte di Cassazione ha confermato che anche questi soggetti possono accedere a tali misure, ma esistono delle disposizioni amministrative che consentono al detenuto privo di permesso di soggiorno di lavorare, sia all'interno del carcere, sia all'esterno qualora il tribunale di sorveglianza abbia disposto una misura alternativa (ad es. l'affidamento in prova o la detenzione domiciliare) prescrivendo il lavoro nell'ambito di tale misura. E' un fatto però che, anche a causa dalla mancanza di reti esterne di sostegno, la maggior parte dei detenuti stranieri definitivi non riesce a scontare la pena con misura alternativa. L'unica misura cui di fatto accedono in questi casi gli stranieri è la c.d. “liberazione anticipata”, ovvero la riduzione della pena di 45 giorni ogni semestre in caso di buon comportamento e partecipazione all'opera di rieducazione. Se si pensa di nuovo alle conseguenze sull'esecuzione dell'ordine di carcerazione derivanti dalla nuova aggravante della “clandestinità”, in rapporto a quanto fin qui detto, le previsioni sul rapporto tra popolazione detenuta straniera e italiana non possono che essere pessimistiche.
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